STATUTO IMPRONTA ANIMALE- APS
COSTITUZIONE E SCOPI
COSTITUZIONE, SCOPI E ATTIVITA’
Articolo 1) È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, un’Associazione di promozione sociale denominata “Impronta Animale – APS”, da ora in poi denominata “Associazione”.
L’Associazione ha sede in Corso Giovanni Amendola n. 22 in Ancona (AN). Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, può essere disposta con delibera dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata agli uffici competenti.
A mezzo di specifica delibera dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede operativa principale.
L’Associazione opera sul territorio della provincia di Ancona, regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
[…]
Articolo 3) L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi dell’ordinamento giuridico.
L’ assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi.
L’Associazione è apolitica, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
L’Associazione è costituita da un numero di Soci non inferiore a quello previsto dall’articolo 35 del Codice del Terzo Settore.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione promuove la divulgazione scientifica a tutti i livelli e la protezione dell’ambiente, svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ( D )
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ( E )
- Formazione universitaria e post-universitaria ( G )
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale ( H )
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ( I )
L’Associazione può svolgere attività culturali e scientifiche, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni. L’Associazione ha la possibilità di affiliarsi ad un Ente Nazionale riconosciuto dal Ministero dell’Interno, rispettando e riconoscendo i loro Statuti, Norme, Regolamenti e le finalità dell’Ente. L’Associazione può avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.
Articolo 4) L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
L’Associazione potrà porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali non specificatamente menzionate, anche di natura commerciale, che siano idonee, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutari e delle attività di interesse generale indicate nello statuto.
Tutte le attività di cui ai punti precedenti possono essere realizzate sia in Italia che all’estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze, ed informazione tecnico scientifica. Per lo svolgimento delle predette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione potrà aderire ad altri organismi, reti associative con stesse finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati per il perseguimento dei propri scopi.
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 117/2017 potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo limiti e criteri fissati con Decreto ministeriale, e disposte con delibera del Consiglio Direttivo.
Volontari
Articolo 5) Sono volontari gli associati che aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita e senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro i limiti massimi stabiliti dall’Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfetari. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 117/17 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, e per la responsabilità civile verso terzi.
Soci
Articolo 6) Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, di qualsiasi razza, idea e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione. Tutti i Soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la Tessera Sociale. All’atto della delibera, a favore dell’ammissione, da parte del Consiglio Direttivo il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale e gli verrà rilasciata la Tessera Sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR). Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell’art.35 del Codice del Terzo Settore). Gli Enti e/o Associazioni aderiscono come un unico socio e sono rappresentati dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee sociali. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.
In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
Articolo 8) L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:
a) Ordinari Collaboratori
b) Sostenitori Simpatizzanti
a) Sono Soci Ordinari Collaboratori coloro che pagano la quota associativa stabilita dall’Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. I Soci Collaboratori rappresentano i Soci che partecipano in maniera attiva alla promozione delle attività previste dal presente statuto.
b) Sono Soci Sostenitori Simpatizzanti coloro che sostengono l’Associazione mediante elargizioni e contributi annuali fissati dal Consiglio direttivo con il fine di sostenere le attività associative.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
Articolo 9) L’adesione all’Associazione garantisce all’associato: il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali; il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall’Associazione.
Articolo 10) I Soci sono tenuti:
- Al pagamento della Tessera Sociale;
- Al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- All’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari;
- A mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali e i contributi versati a qualsiasi titolo dai soci non sono rimborsabili in nessun caso.
Articolo 11) I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- Dimissioni volontarie;
- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.
Articolo 12) Sono Organi Sociali:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
Assemblea dei soci
Articolo 13) L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di voto all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
Articolo 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:
- Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- Elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- Approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
- Approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- Fissa, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- Approva l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 7 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati tramite posta elettronica o altro strumento di comunicazione telematica e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Si riunisce presso la sede o località da indicare nell’avviso.
La partecipazione all’ assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.
L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, possibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data di dimissione, a cura del Consiglio Direttivo.
Articolo 15) L’Assemblea Straordinaria è convocata:
- per deliberare le modifiche statutarie
- per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione
- Tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- Ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci;
- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 16) In prima convocazione l’Assemblea, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza costituita dalla metà più uno dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
[…]
Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
[…]
Consiglio Direttivo
Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è responsabile dell’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, tutti soci, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione e, in seguito dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all’espletamento dell’incarico, o nel caso di attività professionali nei confronti dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
[…]
Articolo 23) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
Articolo 24) Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci e del registro dei volontari, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
Articolo 25) Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione, ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale.
[…]
Articolo 27) L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5, solo quando sia necessario e il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% degli associati.
[…]
Articolo 31) All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. 117/2017, all’associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
[…]
Articolo 34) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni e ai principi generali dell’ordinamento giuridico, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore, e alle loro eventuali modifiche o integrazioni.
In questa pagina sono stati inseriti solo alcuni dei punti che determinano il nostro statuto. Se vuoi leggere il documento completo clicca qui.